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Attualmente sono presenti 72 Psicologi / Psicoterapeuti.

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// COMUNICAZIONE

Rapporti Italia - San Marino

Tutti i liberi professionisti stranieri, e quindi non residenti, che lavorano su territorio sammarinese come consulenti, hanno l'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE e quindi alla lista degli psicologi e psicoterapeuti stranieri.
Questa obbligatorietà, oltre ad essere sancita sia dalla legge quadro che dallo stesso Statuto dell'Ordine, rientra nei rapporti di reciprocità che legano il nostro Ordine all'Ordine degli Psicologi italiano.

In base alla legge 31-03-1939 n. 18, l'Italia, su richiesta degli interessati, riconosce l'abilitazione ottenuta a San Marino e viceversa il nostro Ordine può iscrivere d'ufficio chi ha sostenuto e ottenuto l'abilitazione in Italia.
Allo stesso modo, chiunque eserciti su territorio italiano la professione di psicologo, sebbene iscritto all'Ordine sammarinese, ha obbligo di iscrizione anche in Italia.

// TRASPARENZA

Ordine degli Psicologi

Repubblica di San Marino

01

Storia

Nato nel 1995 ha ottenuto il riconoscimento giuridico con Decreto n.110.

02

Direttivo

Il Direttivo dell'Ordine degli Psicologi RSM è stato eletto in data 10 Dicembre 2021.

03

Normativa

Visualizza la Normativa - Rif. Legge 21 Dicembre 2012 n. 150

04

Modulistica

Mettiamo a disposizione dei nostri iscritti alcuni moduli in allegato per il download.

05

Codice Deontologico

Come da ultima modifica Decreto Delegato 13 giugno 2017 n. 62

06

Tariffario

Il Tariffario degli Psicologi e Psicoterapeuti dell'Ordine degli Psicologi RSM.


// ELETTO IN DATA 10 DICEMBRE 2021

Il Direttivo

Dott.ssa Laura Corbelli - Presidente Ordine Psicologi RSM

Dott.ssa Laura Corbelli

Presidente

Dott.ssa Cristina Cucchi - Segretario Ordine Psicologi RSM

Dott.ssa Cristina Cucchi

Segretario

Dott.ssa Lisa Tardini - Tesoriere Ordine Psicologi RSM

Dott.ssa Lisa Tardini

Tesoriere

1985

Anno

Nascita

1985

Riconoscimento

Giuridico

72

Professionisti

Iscritti all'Ordine

// NOTIZIE

News & Comunicazioni

// Codice Deontologico

Articolo 9

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.




// Come sancisce lo Statuto degli Psicologi

L'ORDINE HA IL DOVERE DI:

Dettare, coordinare e fare applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione di Psicologo

Salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale

Attuare le aspirazioni sociali della categoria e tutelarne gli interessi

Vigilare sullo svolgimento della professione, al fine di garantirne la correttezza, e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza

Adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione

Agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale