La mia abilitazione Italiana, è valida?
L’abilitazione professionale conseguita in un altro Stato con cui esistono rapporti di reciprocità viene riconosciuta su presentazione di adeguata documentazione, fatti salvi i requisiti indicati in Statuto.
La mia abilitazione ottenuta all´Estero, vale?
L´abilitazione ottenuta in stato estero ha valore se vi sono accordi di reciprocità o se ottenuta in ambito Europeo secondo gli stessi criteri validi in Italia. Tuttavia può essere soggetta a completamento, con esame integrativo, per la dimostrazione di conoscenza del Codice Deontologico.
Il professionista straniero deve conoscere la normativa attualmente vigente in territorio sammarinese, non può esimersi dal conoscere il Codice Deontologico.
Se mi iscrivo a San Marino, dove posso lavorare?
L´iscrizione all´Ordine e Albo sammarinese, permette di lavorare in territorio sammarinese.
Mi date informazioni sull´Esame di Stato a San Marino?
Le può trovare alla voce "Modulistica --> Esame di Stato" o all´articolo 42
IMPORTANTE: Articolo 42 in breve
(Esercizio di psicologi stranieri nel territorio sammarinese)
Possono operare in Repubblica, previa iscrizione all´apposita sezione, coloro che abbiano ottenuto abilitazione alla professione nello Stato di provenienza secondo i parametri legislativi della Unione Europea, dell’Italia e della Repubblica di San Marino, possono svolgere l’attività in territorio sammarinese alle seguenti condizioni:
a. regolare iscrizione Ordine e Albo stranieri sammarinese
che agiscano di concerto con uno psicologo sammarinese iscritto all’Albo, oppure presso una struttura soggetta a vigilanza dell´Authority sanitaria, con dichiarazione del Direttore della Struttura soggetta a vigilanza e/o autorizzazione da parte Authority per l’autorizzazione, l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio- educativi, presso i quali debbono eleggere domicilio;
che trasmettano, prima dell’inizio dell’attività, comunicazione al Presidente dell’Ordine mediante raccomandata a.r. con la quale si indichino i dati anagrafici e professionali ed il nome del collega sammarinese o della struttura sanitaria presso la quale è stato eletto il domicilio;
che essi rispettino le norme deontologiche dettate dagli Statuti;
che siano iscritti all’elenco degli psicologi stranieri autorizzati dal Presidente ad operare sul territorio secondo i criteri su elencati e che lo Stato da cui essi provengano conceda analoga facoltà agli psicologi sammarinesi;
I requisiti di cui al comma precedente, lettera b), c) ed e), non sono necessari qualora siano stipulate apposite convenzioni fra l’Ordine sammarinese e quelli di altri Stati.”.